Art. 21.
(Norma transitoria).

      1. Sono soppressi i consorzi e le organizzazioni in proprio dei servizi di sicurezza previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le competenze in materia di servizi di sicurezza e di tutela dell'incolumità personale sono demandate esclusivamente alle Forze dell'ordine dello Stato e agli istituti di vigilanza quale polizia ausiliaria delle Forze di polizia dello Stato.
      2. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere sciolti e gli agenti ad essi appartenenti sono collocati in servizio, per mezzo di ordinanze prefettizie, negli istituti di vigilanza.